Depositi Dormienti

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2007 n. 116 (Regolamento di attuazione dell’articolo 1, comma 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) fornisce il quadro normativo in materia di depositi dormienti.

Rientrano nel campo di applicazione del Regolamento i seguenti rapporti contrattuali:

  • deposito di somme di denaro, effettuato presso l’intermediario con l’obbligo di rimborso (tra cui conti correnti, depositi a risparmio, certificati di deposito);
  • deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione;
  •  contratto di assicurazione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in tutti i casi in cui l’assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario ad una data prefissata.

In relazione ai quali si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

  • non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, escluso l’intermediario non specificatamente delegato in forma scritta, per il periodo di tempo di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari;
  • il valore dei beni sia superiore a 100 (cento) euro.

Al verificarsi di tali condizioni, la Banca invia al titolare del rapporto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’invito ad impartire disposizioni, entro il termine di 180 (centottanta) giorni dalla data di ricezione della lettera. Decorso tale termine senza che il titolare abbia effettuato alcuna operazione o movimentazione del rapporto, o in alternativa abbia compilato e sottoscritto una dichiarazione con cui attesta di voler considerare attivo il rapporto, la Banca deve procedere all’estinzione del rapporto e le relative somme e valori sono devoluti al fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) per l’indennizzo ai risparmiatori vittime di frodi finanziarie di cui all’art. 1, comma 345, legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Fondo).

In riferimento ai depositi dormienti, ed in particolare ai depositi a risparmio al portatore (a causa dell’impossibilità per l’intermediario di conoscere il titolare pro-tempore di un titolo che può circolare mediante semplice consegna), viene affisso presso i locali di ogni filiale di Banca Valsabbina un elenco contenente il numero di riferimento di ogni deposito divenuto dormiente nel periodo di riferimento.

Entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni per l’estinzione come precedentemente descritto, la Banca effettua la pubblicazione dell’elenco dei rapporti dormienti su un quotidiano a diffusione nazionale (nel caso in cui il costo della pubblicazione non superi il dieci per cento del valore totale dei conti da trasferire) e comunica al MEF i rapporti al fine della pubblicazione sul sito web di Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici S.p.a. (Consap).

Entro il 31 maggio del medesimo anno, la Banca riversa allo Stato le somme e i valori depositati nei rapporti coinvolti ai fini della successiva riassegnazione al Fondo.

Al Fondo vengono devoluti altresì gli importi relativi agli assegni circolari non incassati entro il termine di prescrizione di 3 (tre) anni decorrente dall’emissione dell’assegno.

I titolari dei rapporti dormienti e i loro aventi causa hanno diritto al rimborso delle somme, purché non sia decorso il termine di prescrizione di 10 (dieci) anni decorrenti dalla data di devoluzione delle somme al Fondo, presentando domanda direttamente a Consap in conformità alle indicazioni fornite dal MEF in materia. Mediante la medesima procedura, possono richiedere la restituzione delle relative somme altresì i beneficiari degli assegni circolari non incassati entro 3 (tre) anni (dall’emissione del titolo) e gli ordinanti e i loro aventi causa entro 10 (dieci) anni (dall’emissione dell’assegno circolare).

 

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