Nuova definizione scaduto deteriorato, propagazione, R.O.F. (ridotta obbligazione finanziaria)

Nuova definizione scaduto deteriorato, propagazione, R.O.F. (ridotta obbligazione finanziaria)

Si informa che a seguito del recepimento nell’ambito della normativa italiana delle novità introdotte dal Regolamento UE 171/2018* dal 1° gennaio 2021 sarà applicata dalle Banche la nuova definizione di default in base alla quale un credito è classificato deteriorato.

La nuova normativa introduce i seguenti cambiamenti:

  • La soglia di rilevanza dello scaduto per la classificazione a deteriorato: la soglia di rilevanza relativa (intesa come rapporto tra l’importo in arretrato e l’esposizione complessiva del cliente) passa dal 5% all’1%;
  • Viene introdotta una soglia di rilevanza assoluta di scaduto pari a 100 euro per esposizioni al dettaglio e 500 euro per le esposizioni non retail;
  • La Banca classifica il Cliente a default se l’arretrato di pagamento si protrae per oltre 90 giorni consecutivi con il superamento congiunto di entrambe le soglie di rilevanza (relativa ed assoluta);
  • Non sarà più possibile impiegare margini ancora disponibili su linee di credito del cliente non utilizzate per compensare gli inadempimenti in essere sui singoli rapporti ed evitare la classificazione in default;
  • Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza l’arretrato di pagamento verso la Banca e non si verifichino ulteriori eventi pregiudizievoli;
  • Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. cointestazione) sono previste alcune nuove regole di “contagio” del default:
    –  Se la cointestazione è in default, il contagio si applica alle esposizioni dei singoli cointestatari;
    –  Se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.
  • Indicatori per la classificazione del credito come deteriorato sono anche la ristrutturazione onerosa (il default si presume se la perdita da rinegoziazione è superiore all’1%) e la cessione con perdita (il default si presume se la perdita connessa al deterioramento del rischio di credito della controparte è superiore al 5%).

Le posizioni debitorie, qualora presentino arretrati nei pagamenti oltre le soglie previste dalla normativa, specificate in precedenza, saranno segnalate alla Centrale dei Rischi tra le attività deteriorate comportando effetti negativi rispetto alla possibilità di ottenere nuovi finanziamenti.

E’ fondamentale, pertanto, evitare sconfini determinati da addebiti in assenza di provvista.

Per ogni eventuale chiarimento, La preghiamo di rivolgersi alla Filiale di riferimento o, in linea con lo spirito dei provvedimenti assunti dalle Autorità a tutela della salute pubblica, di utilizzare i canali telefonici o telematici messi a disposizione dalla Banca al fine di limitare le occasioni di interazione.

*Ulteriori riferimenti normativi:
• Regolamento (UE) 575/2013
• Regolamento (UE) 1845/2018
• Linee Guida EBA 2016/07
FAQ Banca d’Italia – Nuova definizione di Default

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